Ricorso n. 161 depositato il 25 novembre 2011 della Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore della Provincia, dott. Luis Durnvvalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 14 novembre 2011, rep. n. 23229, rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, dott. Hermann Berger, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 1709 del 14 novembre 2011, dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 del 20 settembre 2011, per violazione degli articoli 4, n. 3, 8, n. 1, 9 n. 10, 16, 47 e 49-bis e 54 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, del Titolo VI, ed in particolare degli artt. 79, 80 e 81 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige, degli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare degli artt. 2, 4, 17 e 18, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare dell'art. 8, degli artt. 76, 100 e 126 della Costituzione, nonche' dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 del 20 settembre 2011 e' stato pubblicato il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42». Con tale d.lgs. il Governo ha dato attuazione agli artt. 2 (recante «Oggetto e finalita'»), 17 (recante «Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo») e 26 (recante «contrasto dell'evasione fiscale») della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale, introducendo ipotesi sanzionatorie e premiali anche con riferimento alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano. Con il presente ricorso Provincia Autonoma di Bolzano solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del sopra citato d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, per i seguenti motivi di D i r i t t o I. Violazione degli articoli 4, n. 3, 8, n. 1, 9 n. 10, 16, 47 e 49-bis e 54 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, del Titolo VI, ed in particolare degli artt. 79, 80 e 81 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige, degli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare degli artt. 2, 4, 17 e 18, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare dell'art. 8, degli artt. 76, 100 e 126 della Costituzione, nonche' dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione. Prima di analizzare nel dettaglio le singoli disposizioni impugnate, la Provincia Autonoma di Bolzano espone alcune considerazioni di carattere generale in merito all'applicabilita' delle disposizioni di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 impugnato all'ordinamento della Provincia ricorrente. I.1. L'art. 13 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante «Disposizioni concernenti le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano» stabilisce che: «La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano». Tale disciplina si pone, innanzitutto, in netto contrasto con i principi e criteri direttivi imposti dal Parlamento al Governo con la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione». Infatti, l'art. 1, comma 2 della sopra citata legge delega, recante «ambito di intervento» sancisce che «Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27». Di conseguenza non sono applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano i principi ed i criteri contenuti nelle altre disposizioni della legge delega in parola, tra cui, in particolare (per quanto interessa la presente causa), quelli a cui e' stato dato attuazione con il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 qui impugnato, avente ad oggetto «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, rubricati rispettivamente «Oggetto e finalita'», «Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo» e «contrasto dell'evasione fiscale»). Si noti che anche codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, nella sentenza n. 201 del 2010, ha espressamente riconosciuto che la «clausola di esclusione», contenuta nell'articolo 1, comma 2 della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, stabilisce univocamente che gli unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono quelli contenuti negli articoli 15, 22 e 27 della legge delega stessa. Il decreto legislativo impugnato si pone, quindi, in primis in palese contrasto con l'art. 76 della Costituzione. 2. Con la disposizione di cui all'art. 13 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 il Governo non ha, pero', violato soltanto i principi e criteri della legge delega del 5 maggio 2009, n. 42, ma ha introdotto, inoltre, un meccanismo sostitutivo di applicazione immediata e diretta di disposizioni statali in una materia caratterizzata dalla preventiva intesa tra Stato e Province Autonome (artt. 104 e 107 dello Statuto speciale). Infatti, per quanto attiene il rapporto con gli ordinamenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 13 introduce due «fasi» per l'allineamento dei relativi sistemi normativi. Il primo comma dell'art 13 dispone che nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime, la decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 sono stabilite, in conformita' con i relativi Statuti speciali e con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e cioe' attraverso lo strumento paritetico delle norme di attuazione e con le procedure rafforzate previste dagli Statuti per la loro emanazione (art. 107 dello Statuto speciale). Il secondo comma dell'art. 13 sancisce, tuttavia, che, qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, attuativo della legge delega sul federalismo fiscale, non risultino concluse le procedure pattizie previste dagli Statuti speciali per l'attuazione delle norme di rango statutario e sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Quest'ultima disposizione si pone in netto contrasto con tutta una serie di norme statutarie e di attuazione statutaria. I.2.1 Al riguardo occorre osservare, in primo luogo, come il Governo, introducendo la possibilita' di una imposizione unilaterale, immediata e diretta, dei propri «meccanismi sanzionatori e premiali» in una materia contrassegnata dalla necessita' di una preventiva intesa con le Province Autonome di Trento e di Bolzano, si e' reso autore di una evidente violazione del principio pattizio e di leale collaborazione. Il carattere pattizio della disciplina in esame e' espressamente previsto dalla stessa legge delega del 5 maggio 2009, n. 42, in forza della quale il Governo ha emanato il decreto legislativo in esame, che al gia' richiamato art. 1, comma 2, recante «ambito di intervento» sancisce che alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli Statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27 della legge stessa. Il citato articolo 27 demanda, per le Autonomie speciali, il coordinamento della finanza pubblica a specifiche norme di attuazione statutaria (cfr. art. 107 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige). Nello stesso tempo la disposizione in parola non fa alcun cenno in merito alla possibilita' di una imposizione unilaterale, immediata e diretta, di «meccanismi sanzionatori e premiali» nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano da parte del Governo. Si aggiunga che lo strumento delle norme di attuazione e' il meccanismo piu' adatto e sensato per procedere ad un coordinamento efficace delle varie competenze e discipline coinvolte dall'intervento statale. Infatti, nello specifico sono interessate anche le potesta' legislative ed amministrative provinciali in materia di ordinamento degli uffici e del personale (articolo 8, n. 1) e l'autonomia finanziaria riconosciuta dal Titolo VI dello Statuto speciale. Per gli aspetti sostanziali rilevano, altresi', la competenza concorrente in materia di finanza locale (articoli 80 e 81), in relazione alla contabilita' degli enti locali, quella in materia di igiene e sanita' (articolo 9, n. 10), le competenze provinciali per la forma di governo (art. 47 e 49-bis) e le competenze della Giunta provinciale di vigilanza e tutela sulle amministrazioni comunali (art. 54.). I.2.2 Sul punto si aggiunga, in particolare, che i «meccanismi sanzionatori e premiali» di cui al decreto legislativo in esame incidono, in forma rilevante, direttamente sul Titolo VI dello Statuto speciale intitolato «Finanza delle Regione e delle Province». Secondo l'art. 104 dello Statuto speciale le norme del Titolo VI dello Statuto stesso possono essere modificate solo con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province Autonome (si veda sul punto anche il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, che nell'art. 1 fa espresso richiamo all'art. 104 dello Statuto speciale per le modifiche al Titolo VI dello Statuto stesso, nonche' le sentenze Corte cost. n. 133 del 2010, n. 341 del 2009, n. 334 del 2009 e n. 356 del 1992). Si ricorda che il Titolo VI dello Statuto speciale e' stato recentemente oggetto di modifica, proprio nelle forme pattizie di cui all'art. 104 dello Statuto speciale (cfr. art. 2, commi da 106 a 125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - legge finanziaria 2010), ove lo Stato e le Province Autonome di Trento e Bolzano si sono accordati in merito al concorso finanziario delle Province Autonome stesse agli obiettivi di finanza pubblica nazionale, nonche' al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. In particolare, l'art. 79 dello Statuto speciale, come modificato dalla predetta legge 23 dicembre 2009, n. 191, riguardante il concorso delle Province Autonome agli obiettivi di finanza pubblica - che in particolare ai commi 3 e 4 prevede che non trovano applicazione nelle Province Autonome le misure adottate per le Regioni e per gli altri enti nel restante territori nazionale e che le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla Regione ed alle Province Autonome e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal predetto articolo 79 - e' pertanto modificabile solamente con la procedura prevista dall'articolo 104 (come ribadito dal comma 2 dello stesso articolo 79 St.). Nella fattispecie al nostro esame il Governo e' incorso in una duplice violazione dell'art. 104 dello Statuto speciale e precisamente: nella totale mancanza di una qualsiasi forma preventiva di accordo con le Province Autonome di Trento e di Bolzano in merito alla modifica attuata, come, invece, richiesto dalla norma statutaria; nella violazione della riserva di legge contenuta nell'art. 104, comma 1, dello Statuto speciale; infatti, nel caso concreto la disposizione impugnata e' stata varata nella forma di un «decreto legge», e non nella forma e con le garanzie dell'intesa e della «legge ordinaria dello Stato» (legge rinforzata), come invece prescritto dalla norma statutaria. In merito ai requisiti di cui sopra si ricorda anche la recente sentenza n. 133 del 2010, nella quale codesta Ecc.ma Corte costituzionale, con riferimento alla Provincia Autonoma di Trento, ma con principi applicabili anche alla Provincia Autonoma di Bolzano, ha statuito che: «Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello Statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o delle Province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purche' sia rispettato il principio consensuale... La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Bolzano, in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009)»; si ricorda anche la sentenza n. 356 del 1992 di codesta Ecc.ma Corte costituzionale, ove si legge «E' vero che l'art. 5 della legge n. 386 del 1989, approvato con la procedura rinforzata di cui all'art. 104, primo comma, dello statuto regionale previa "concorde richiesta del Governo e delle due Province", e' insuscettibile di essere derogato da norme successive non adottate con il medesimo procedimento». La previsione di una disciplina statale immediatamente e direttamente applicabile in via sussidiaria all'approvazione della normativa di attuazione statutaria si pone, quindi, in palese contrasto con gli articoli 104 e 107 dello Statuto speciale e con il principio di leale collaborazione tra Stato e Province Autonome, in quanto comporta la possibilita' di una modificazione unilaterale dell'ordinamento provinciale da parte dello Stato. Si noti, inoltre, che nel caso specifico il consenso tra Governo e Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano non e' stato raggiunto, fatto che risulta dallo stesso preambolo del decreto legislativo impugnato che fa espresso richiamo alla mancata intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 18 maggio 2011. 2.3 Non solo, ma bisogna ricordare anche che nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano il rapporto tra fonti normative statali e provinciali e' gia' regolato da una apposita norma di attuazione (decreto legislativo 18 marzo 1992, n. 266) che non puo' essere abrogata con un decreto legislativo del Governo (Corte cost., Sent. n. 145/2005, n. 302/2003, n. 412/2001 e n. 356/1994). Infatti, nelle materie di competenza provinciale, l'articolo 2 del decreto legislativo 18 marzo 1992, n. 266, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento», prevede a carico delle Province Autonome di Trento e Bolzano non l'applicazione diretta delle fonti statali, bensi' semplicemente un onere di adeguamento della propria legislazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione o nel piu' ampio termine stabilito, alle norme statali costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale e pertanto, nelle materie di competenza esclusiva, alle disposizioni qualificabili come norme fondamentali delle riforme economiche e sociali, e nelle materie di competenza concorrente alle disposizioni che fossero realmente principi fondamentali. Nelle more dell'adeguamento, la normativa di attuazione statutaria dispone l'applicazione delle norme provinciali preesistenti e vigenti. Pertanto, si deve concludere per l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 e la non applicabilita' delle disposizioni contenute in tale decreto legislativo alle Regioni a Statuto speciale ed in particolare, per quanto qui ci interessa, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano senza previa intesa. I.3. Indipendentemente dalla questione sull'applicabilita' o meno delle disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, senza previa intesa, le singoli disposizioni impugnate devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione di precisi parametri statutari e di attuazione statutaria. L'art. 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante «Responsabilita' politica del presidente della giunta regionale» qualifica al comma 2 quale «grave violazione di legge» il «grave dissesto finanziario», come definito dal comma 1 con riferimento esclusivo al disavanzo sanitario, con le conseguenze previste dall'ordinamento costituzionale per la fattispecie della grave violazione di legge per gli organi regionali, e cioe' lo scioglimento del Consiglio regionale, nonche' la rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilita' politica nel proprio mandato di amministrazione della Regione ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilita', con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale, e il successivo divieto di candidatura alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, nonche' di nomina quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni (comma 3). Tale disciplina si pone in netto contrasto con gli artt. 47 e 49-bis dello Statuto speciale, recentemente modificati (rectius introdotti) dalla legge costituzionale n. 2/2001, che attribuiscono alla potesta' legislativa della Provincia Autonoma di Bolzano la definizione della forma di governo, ivi compresa la determinazione dei casi e delle cause di scioglimento del Consiglio provinciale, di rimozione del Presidente della Provincia, nonche' delle relative procedure. Non solo, ma in nessun caso il Governo puo' modificare con un decreto legislativo le norme statutarie richiamate, con riferimento ai presupposti oggettivi richiesti per la rimozione del Presidente (art. 49-bis comma 7 St.). Infatti, mentre l'art. 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 individua come causa di rimozione del Presidente della Provincia la «grave violazione di legge», la norma statutaria richiede che le gravi violazioni di legge siano inoltre «reiterate». Oltre ai parametri statutari citati, l'art. 2 e' censurabile anche per violazione dell'art. 126 della Costituzione, in quanto in tale articolo non e' definito un obbligo di legge che, qualora violato, comporterebbe le «gravi violazioni di legge» che giustificano lo scioglimento degli organi a norma dell'art. 126 stesso. Si noti sul punto che il «grave dissesto finanziario» puo' verificarsi anche a prescindere da specifiche «violazioni di legge», per cui la norma censurata sembra essere afflitta anche da irragionevolezza. L'art. 2 continua, poi, corredando la disciplina di specifiche ipotesi d'intervento sostitutivo statale. Cosi', ai sensi del comma 4, qualora si verificano una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione dell'articolo 2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il Presidente della Giunta regionale nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, nomina un nuovo commissario ad acta per l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili (comma 5). Una ulteriore previsione di intervento sostitutivo statale e di gestione commissariale della Regione da parte del Presidente della Regione, e' introdotta dal comma 7, con riguardo a settori ed attivita' regionali diversi dalla sanita', qualora una Regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonche' dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con il patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42. La sopra citata disciplina sull'esercizio del potere sostitutivo statale in materia sanitaria e nelle altre materie di competenza provinciale (artt. 8, 9 e 16 dello Statuto) si pone in palese contrasto con la normativa di attuazione statutaria che nell'articolo 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, recante «Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616» definisce chiaramente i casi e le modalita' di esercizio di tale potere. Secondo l'art. 8, infatti, il Governo, solamente «in caso di accertata inattivita' degli organi regionali e provinciali» che «comporti inadempimento agli obblighi comunitari» puo' prescrivere «con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione o la provincia interessata un congruo termine per provvedere». Solo «qualora l'inattivita' degli organi regionali o provinciali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi». L'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 regola, quindi, in maniera precisa i casi e le modalita' di esercizio del potere sostitutivo con una disciplina del tutto diversa rispetto a quella introdotta dal Governo nell'art. 2 dell'impugnato d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149. I.4. Analoghe censure devono essere sollevate con riferimento all'art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante «Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti». L'articolo in parola prevede al comma 1, nel caso del verificarsi del «grave dissesto finanziario» delineato dal decreto legislativo stesso, ipotesi di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilita' del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonche' dei componenti del collegio dei revisori dei conti. Secondo il comma 2 agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresi' l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione dell'interdizione dovrebbe essere irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale. Il giudizio sulla relativa impugnazione e' devoluto alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilita' nello svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti alle medesime riconducibili, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari (comma 3). L'articolo in parola si pone in netto contrasto con le competenze legislative ed amministrative primarie della Provincia Autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici e del personale (articolo 8, n. 1) ed e', pertanto, costituzionalmente illegittimo. I.5. Parallelamente a quanto previsto dall'art. 2 per il livello regionale, l'articolo 6 dell'impugnato d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante «Responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco» introduce al comma 1 nel testo unico degli enti locali (sostituendo il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) una nuova disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario dell'ente locale, quando questo costituisca l'effetto della responsabilita' degli amministratori locali ovvero del Sindaco o del Presidente di Provincia, accertata dalla Corte dei conti. In questo caso le sanzioni previste sono, per gli amministratori, il divieto di ricoprire incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, e, per il Sindaco o il Presidente di Provincia il divieto di candidatura alle cariche elettive e di nomina a livello di organi ed organismi (enti vigilati o partecipati da enti pubblici) comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europei per un periodo di dieci anni. Inoltre qualora a seguito della dichiarazione di dissesto siano accertate gravi responsabilita' dei revisori o ritardata o mancata comunicazione da parte di essi delle prescritte informazioni, nei confronti dei revisori ritenuti responsabili e' prevista la sanzione di non poter essere nominati nei collegi di revisione degli enti locali ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni in ragione della gravita' dei fatti accertati, con contestuale trasmissione dell'accertamento al relativo ordine professionale (comma 1). La disciplina relativa al livello di governo locale, si completa con l'individuazione delle responsabilita' anche nella fase, precedente al dissesto, in cui si manifestano i presupposti oggettivi in grado di provocare il dissesto finanziario - quali comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, anche a seguito di verifiche ispettive svolte ai sensi dell'articolo 5 del decreto in esame e dell'articolo 14, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata o irregolarita' contabili o squilibri strutturali di bilancio - e lo stesso ente locale non abbia adottato nel termine assegnato le misure correttive indicate dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'applicazione delle relative sanzioni interviene qualora l'inadempimento si sia protratto ulteriormente, quando il Prefetto dopo aver diffidato l'ente a deliberare il dissesto, in mancanza, nomina un commissario per la predetta deliberazione e dia corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (articolo 6, comma 2). Ferma restando la disposizione di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), con riferimento alle competenze nelle materie dell'ordinamento degli enti locali e della finanza locale spettanti rispettivamente alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano, l'articolo 6, anche nella parte in cui non integra testualmente il predetto Testo unico, si pone in contrasto con le disposizioni statutarie attributive delle predette competenze (artt. 4, n. 3; 16; 80 e 81 St.), nonche', soprattutto, con l'art. 54 dello Statuto che attribuisce alla Giunta provinciale il potere di vigilanza e tutela sui comuni del proprio territorio, ivi incluso il potere di scioglimento dei loro organi, nonche' quello di nominare i commissari in loro sostituzione, come disciplinato nel Capo XI del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L («Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige»), in particolare agli articoli 82 e 83, per quanto riguarda le ipotesi di esercizio del potere sostitutivo da parte della Giunta provinciale e le ipotesi di scioglimento e sospensione del Consiglio comunale. Inoltre, e' ravvisabile un contrasto delle predette disposizioni statali con l'articolo 79 dello Statuto speciale, il quale, al comma 3, attribuisce alle Province autonome, tra l'altro, le funzioni di coordinamento in materia finanziaria nei confronti degli enti locali e il potere di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ed il controllo successivo sulla gestione, anche ai sensi della recente normativa di attuazione statutaria (decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti»). I.6. L'articolo 1 (Relazione di fine legislatura regionale) e l'art. 4 (Relazione di fine mandato provinciale e comunale) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, al dichiarato «fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa», impongono rispettivamente alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, l'obbligo di redigere una relazione al termine della legislatura o del mandato, relativa all'attivita' politico-amministrativa svolta, prevedendo per il caso di inadempimento dell'obbligo, che l'organo di vertice tenuto alla relazione (Presidente della Giunta regionale ovvero della Provincia ovvero sindaco) debba darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale del rispettivo ente. Secondo i citati articoli 1 e 4 la relazione, certificata dall'organo di controllo interno o rispettivamente dall'organo di revisione dell'ente locale, e' soggetta alla verifica, da parte del Tavolo tecnico interistituzionale, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, della conformita' ai dati finanziari in proprio possesso ed alle informazioni fatte pervenire alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. E' fatto, inoltre, obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'ente sia la relazione sia il rapporto del predetto Tavolo tecnico interistituzionale. Il contenuto obbligatorio della relazione e' predeterminato dalla norma statale, secondo cui la relazione deve riportare: 1) sistema ed esiti dei controlli interni (regioni e enti locali; lettera a) del comma 4 dell'art. 1 e lettera a) del comma 4 dell'art. 4); 2) eventuali rilievi della Corte dei conti (regioni e enti locali; lettera b) del comma 4 dell'art. 1 e lettera b) del comma 4 dell'art. 4); 3) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa (regioni e enti locali; lettera d) del comma 4 dell'art. 1 e lettera e) del comma 4 dell'art. 4); 4) quantificazione della misura dell'indebitamento (regioni e enti locali; lettera e) del comma 4 dell'art. 1 e lettera f) del comma 4 dell'art. 4); situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario (regioni; lettera e) del comma 4 dell'art. 1 e situazione finanziaria patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dall'ente locale ai sensi del codice civile ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio (enti locali: lettera d) del comma 4 dell'art. 4); 5) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonche' degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio (regioni; lettera c) del comma 4 dell'art. 1); 6) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard (enti locali; lettera e) del comma 4 dell'art. 4); 7) individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio; stato certificato del bilancio regionale (regioni; lettere t) e g) del comma 4 dell'art. 1). La predetta disciplina e' lesiva dell'assetto statuario in quanto definisce, innanzitutto, in assenza del prescritto accordo, regole di dettaglio immediatamente applicabili, demandando alle apposite norme di attuazione unicamente la decorrenza e le modalita' di applicazione delle predette regole, in violazione dei gia' citati articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 133 del 2010). Non solo, ma le disposizioni statali contestate vengono ad incidere in ambiti riconducibili alla potesta' legislativa ed amministrativa della Provincia Autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici e del personale (articolo 8, n. 1) e di contabilita', come prevista dalle norme di attuazione statutaria (in particolare l'articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 attribuisce alle Province Autonome la potesta' di emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti delle province medesime e degli enti da esse dipendenti), nonche' di finanza locale (articoli 80 e 81 St.) in relazione agli enti locali e di igiene e sanita' (articolo 9, n. 10), essendo il finanziamento del settore sanitario posto interamente a carico del bilancio provinciale, per quanto attiene gli enti sanitari (Corte costituzionale, sentenza n. 341 del 2009). Piu' in generale si deve osservare come le disposizioni contestate interferiscono con l'autonomia finanziaria riconosciuta dal Titolo VI dello Statuto speciale, ed in particolare modo con l'articolo 79 dello Statuto. Le predette norme statali che attribuiscono al Tavolo tecnico interistituzionale il potere di verificare la conformita' di quanto esposto nella relazione con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire alla banca dati di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, sembrano introdurre, inoltre, una forma di controllo esterno di natura politico-istituzionale, comunque non prevista dall'ordinamento costituzionale e statutario, che risulta integrato da parte di una fonte subordinata in violazione delle prescritte procedure paritetiche. In particolare tale forma di controllo sembra sovrapponibile a quella gia' prevista e disciplinata per il controllo sulla gestione, assegnata ad un apposito organo di rilievo costituzionale posto in posizione di indipendenza quale e' la Corte dei conti (articolo 100 della Costituzione; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto»), che soddisfa l'esigenza e la finalita' di verificare l'economicita' della gestione, a garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa a sensi dell'articolo 97 della Costituzione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 29 del 1995. I.7. Nell'ambito del sistema dei controlli governativi si colloca, poi, anche l'articolo 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (regolarita' della gestione amministrativo-contabile) che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il potere di verificare la regolarita' della gestione amministrativo-contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. d) della citata legge n. 196 del 2009, qualora un ente evidenzi situazioni di squilibrio finanziario desumibili da indicatori predeterminati dalla stessa norma. Al correlato decreto attuativo, da assumere previa intesa in sede di Conferenza unificata, e' altresi' demandata la definizione di adeguate forme di contradittorio tra il Ministero e gli enti sottoposti a verifica. L'attribuzione del predetto potere di verifica ministeriale non puo' essere esercitata nei confronti delle Regioni e delle Province Autonome ai sensi del richiamato articolo 14, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 2009, data l'esclusione espressa del riferimento al livello di governo regionale contenuta nella stessa lettera d). In ogni caso tale potere di verifica ministeriale viene ad incidere sul potere di vigilanza sugli enti locali attribuito alla Giunta provinciale dall'articolo 54 dello Statuto, sulle funzioni di coordinamento di finanza pubblica nei confronti degli enti locali e degli enti ed organismi del sistema provinciale, attribuite alle Province autonome dell'articolo 79, comma 3, del medesimo Statuto e sulle potesta' riconosciute alle Province in materia di finanza locale (articoli 80 e 81 dello Statuto speciale). L'attribuzione di compiti ispettivi al Ministero in materie di competenza provinciale determina, altresi', la violazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento», il qual dispone che, nelle materie di competenza delle province autonome, la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 182 del 1997 e n. 228 del 1993). I.8. L'articolo 7 dell'impugnato d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Mancato rispetto del patto di stabilita' interno) definisce nei commi da 1 a 4 le sanzioni per il caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, riferendosi espressamente anche alle Province autonome di Trento e Bolzano. Per il livello regionale esso prevede il riversamento al bilancio dello Stato dell'importo corrispondente allo scostamento tra il risultato raggiunto e l'obiettivo programmato, nonche', in mancanza di versamento, il recupero a valere sulle giacenze ed, inoltre, in mancanza della trasmissione della certificazione prescritta, il blocco di qualsiasi prelievo dai conti di tesoreria statale; il divieto di impegnare spese correnti, al netto di quelle per la sanita', nella misura stabilita con riferimento agli impegni dell'ultimo triennio; il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; il divieto per gli istituti finanziari di erogare finanziamenti in assenza dell'attestazione del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita'; il blocco delle assunzioni del personale; la riduzione del trenta per cento delle indennita' del Presidente e dei componenti della Giunta (comma 1). Analogamente sono definite le sanzioni per i Comuni della Provincia Autonoma (comma 2). Il particolare ordinamento finanziario della Provincia Autonoma di Bolzano, contenuto nel nuovo Titolo VI dello Statuto speciale, cosi' come modificato ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto medesimo (cfr. art. 2, commi da 106 a 125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - legge finanziaria 2010), stabilisce le regole per la definizione del patto di stabilita' e prevede espressamente che trovino applicazione nella Provincia le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' quelle relative al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno previste dallo Statuto speciale e non altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si applicano le misure che lo Stato adotta per le Regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale (articolo 79 St.). Per quanto attiene, dunque, la definizione delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilita' interno per la Provincia Autonoma di Bolzano e per gli enti locali del rispettivo territorio, la legge ordinaria dello Stato non puo' definire unilateralmente il loro contenuto, circoscrivendo, inoltre, l'oggetto della normativa di attuazione statutaria alla decorrenza e alle modalita' di applicazione della disciplina nei confronti delle Province Autonome e dei Comuni del rispettivo territorio, in violazione del principio consensuale derivante dagli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale (Corte costituzionale, sentenza n. 133 del 2010). Per gli enti locali la disposizione in esame e' incompatibile, altresi', con le previsioni del predetto articolo 79, comma 3, St. che attribuisce alla Provincia Autonoma di Bolzano il potere di definire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno per i propri enti locali e le relative funzioni di coordinamento, in relazione alla competenza statutaria spettante alla Provincia stessa in materia di finanza locale (articolo 80 e 81 e relativa norma di attuazione statutaria di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 17 e 18). In attuazione della predetta potesta' e' stata emanata la legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32. Con riferimento alla riduzione delle indennita' di organi regionali appare opportuno ricordare che la Corte costituzionale ha gia' avuto modo di pronunciarsi, concludendo per l'illegittimita' delle relative norme statali (sentenza n. 157 del 2007).